domingo, 23 de octubre de 2011

Religión impuesta!

AQUÍ COPIA DE UNA MUY PARCIAL SENTENCIA DE LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS.
LA CUESTION ES SOBRE LA LIBERTAD. LA LIBERTAD QUE TENEMOS DE FORMAR NUESTRAS PROPIAS CONVICCIONES METAFÍSICAS DESDE QUE APARECEMOS EN ESTE MUNDO CONSTITUYENTE. EL MENSAJE ES QUE EL ESTADO DEBE EJERCER LA MENOR INTERFERENCIA POSIBLE EN CUESTIONES RELIGIOSAS.

ESTOY MUY DE ACUERDO CON EL RESULTADO DEL FALLO Y ME PARECE QUE MUCHAS AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNT DEBERÍAN CONSIDERARLO Y YA QUITAR DE UNA BUENA VEZ POR TODAS TODOS ESOS CRUCIFIJOS QUE TODAVIA EN EL SIGLO XXI INTENTAN IMPRONTAR EL CATOLICISMO EN LOS EDUCADOS.




Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 novembre 2009 - Ricorso n. 30814/06 - Lautsi c. Italia
Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata dall’esperto linguistico Rita Carnevali


Abstract
In materia di diritto all’istruzione (art. 2 del Prot. 1) in combinato disposto con l’art. 9 della Convenzione (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione). La ricorrente aveva adito le vie della giurisdizione amministrativa in ragione del rifiuto delle autorità di rimuovere il crocifisso dalle aule scolastiche frequentate dai suoi figli. Esse avevano respinto le sue doglianze in tutti i gradi. La Corte europea (Seconda sezione, all’unanimità) ha ritenuto violato il diritto di ciascuno di educare i propri figli secondo le proprie convinzioni etiche e religiose, giacché nell’esercizio di una pubblica funzione (quale l’istruzione di Stato) l’Italia avrebbe dovuto osservare un atteggiamento di neutralità (anche per non intaccare la libertà di coscienza), mentre – secondo la Corte - l’esposizione del Cristo sulla croce è un simbolo religioso (in antitesi con i soggetti non credenti) e cristiano (in antitesi con le persone che professano altri credi).
(Violazione art.9 Convenzione)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA LAUTSI c. ITALIA
(Ricorso no 30814/06)
SENTENZA
Strasburgo, 3 novembre 2009

Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite dall’articolo 44 § 2 della Convenzioni. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Lautsi c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:
Françoise Tulkens, presidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 13 ottobre 2009,
Rende la seguente decisione, adottata in tale data:

PROCEDIMENTO

All’origine della causa vi è un ricorso (no 30814/06) proposto contro la Repubblica italiana con il quale una cittadina di questo Stato, la signora Soile Lautsi (“la ricorrente”), ha adito la Corte il 27 luglio 2006 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”). Agisce in suo nome e in nome dei suoi due figli, Dataico e Sami Albertin.
La ricorrente è rappresentata dall’avv. N. Paoletti, del foro di Roma. Il governo italiano (“il Governo”) è rappresentato da E. Spatafora e dal suo coagente aggiunto N. Lettieri.
La ricorrente adduceva che l’esposizione della croce nelle aule della scuola pubblica frequentata dai suoi figli era una ingerenza incompatibile con la libertà di convinzione e di religione e con il diritto ad un’educazione e ad un insegnamento conformi alle sue convinzioni religiose e filosofiche.
Il 1° luglio 2008, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Avvalendosi delle disposizioni dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso di esaminare contestualmente ricevibilità e merito del ricorso.
Sia la ricorrente che il Governo hanno presentato osservazioni scritte sul merito della causa (articolo 59 § 1 del regolamento).

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

La ricorrente risiede ad Abano Terme ed ha due figli, Dataico e Sami Albertin. Questi ultimi, rispettivamente di undici e tredici anni, nel 2001-2002 frequentarono la scuola pubblica “Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre”, ad Abano Terme.
Le aule scolastiche avevano tutte un crocifisso, fatto questo che la ricorrente riteneva contrario al principio di laicità secondo il quale desiderava educare i suoi figli. Sollevò questa questione nel corso della riunione del consiglio di istituto organizzata dalla scuola il 22 aprile 2002 e fece valere che, secondo la Corte di cassazione (sentenza n° 4273 del 1° marzo 2000), la presenza di un crocifisso nelle aule in cui si sarebbe votato per le elezioni politiche era già stata dichiarata contraria al principio di laicità dello Stato.
Il 27 maggio 2002, la direzione della scuola decise di lasciare il crocifisso nelle aule.
Il 23 luglio 2002, la ricorrente impugnò questa decisione innanzi al tribunale amministrativo regionale per il Veneto. Basandosi sugli articoli 3 e 19 della Costituzione italiana e sull’articolo 9 della Convenzione, addusse la violazione del principio di laicità. Inoltre, denunciò la violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione). Così, chiedeva al tribunale di sollevare la questione della legittimità costituzionale.
Il 3 ottobre 2007, il ministero della Pubblica Istruzione adottò la direttiva n° 2666 che raccomandava ai dirigenti scolastici di esporre il crocifisso. Si costituì parte nel procedimento e sostenne che la situazione criticata si basava sull’articolo 118 del regio decreto n° 965 del 30 aprile 1924 e sull’articolo 119 del regio decreto n° 1297 del 26 aprile 1928 (disposizioni anteriori alla Costituzione ed agli accordi tra Italia e Santa Sede).
Il 14 gennaio 2004, il tribunale amministrativo di Venezia ritenne, tenuto conto del principio di laicità (articoli 2, 3, 7, 8, 9, 19 e 20 della Costituzione), che la questione della costituzionalità non fosse manifestamente infondata e pertanto la rimise all’esame della Corte costituzionale. Inoltre, vista la libertà di insegnamento e l’obbligo scolastico, la presenza del crocifisso era imposta agli allievi, ai genitori degli allievi ed agli insegnanti stessi e favoriva la religione cristiana rispetto ad altre religioni. La ricorrente si costituì parte nella procedura innanzi alla Corte costituzionale. Il Governo sostenne che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche era un “fatto naturale”, in quanto il crocifisso non era soltanto un simbolo religioso, ma anche il “simbolo della Chiesa cattolica”, che era l’unica Chiesa citata nella Costituzione (articolo 7). Occorreva dunque considerare che il crocifisso era un simbolo dello Stato italiano.
Con l’ordinanza no 389 del 15 dicembre 2004, la Corte costituzionale si dichiarò incompetente dal momento che la sollevata questione di legittimità riguardava norme di rango regolamentare prive di forza di legge (precedente paragrafo 26).
La procedura innanzi al tribunale amministrativo riprese. Con la sentenza n° 1110 del 17 marzo 2005, il tribunale amministrativo rigettò il ricorso della ricorrente. Riteneva che il crocifisso fosse al tempo stesso il simbolo della storia e della cultura italiane, e di conseguenza dell’identità italiana, e il simbolo dei principi di uguaglianza, di libertà e di tolleranza come anche della laicità dello Stato.
La ricorrente propose ricorso innanzi al Consiglio di Stato.
Con una sentenza del 13 febbraio 2006, il Consiglio di Stato respinse il ricorso, poiché la croce era diventata uno dei valori laici della Costituzione italiana e rappresentava i valori della vita civile.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

L’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule risale ad un’epoca anteriore all’unità d’Italia. In effetti, ai sensi dell’articolo 140 del regio decreto n° 4336 del 15 settembre 1860 del Regno di Piemonte e Sardegna “ogni scuola dovrà senza difetto essere fornita (…) di un crocifisso”.
Nel 1861, anno di nascita dello Stato italiano, lo Statuto del Regno di Piemonte e Sardegna divenne lo Statuto italiano. Enunciava che “la Religione Cattolica apostolica e Romana [era] la sola Religione dello Stato. Gli altri culti esistenti [erano] tollerati conformemente alle leggi”.
La presa di Roma da parte dell’esercito italiano, il 20 settembre 1870, a seguito della quale Roma fu annessa e proclamata capitale del nuovo Regno d’Italia, provocò una crisi delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Con la legge n° 214 del 13 maggio 1871, lo Stato italiano regolamentò unilateralmente le relazioni con la Chiesa ed accordò al Papa un certo numero di privilegi per lo svolgimento regolare dell’attività religiosa.
All’avvento del fascismo, lo Stato adottò una serie di circolari che miravano a far rispettare l’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche.
La circolare del ministero della Pubblica Istruzione n° 68 del 22 novembre 1922 recitava: “In questi ultimi anni, in molte scuole primarie del Regno l'immagine di Cristo ed il ritratto del Re sono stati tolti. Ciò costituisce una violazione manifesta e non tollerabile di una disposizione regolamentare e soprattutto una lesione alla religione dominante dello Stato così come all'unità della Nazione. Intimiamo allora a tutte le amministrazioni comunali del Regno l’ordine di ristabilire nelle scuole che ne siano sprovviste i due simboli sacri della fede e del sentimento nazionale.”.
La circolare del ministero della Pubblica Istruzione n. 2134-1867 del 26 maggio 1926 affermava: “Il simbolo della nostra religione, sacro tanto per la fede quanto per il sentimento nazionale, esorta e ispira la gioventù studiosa che nelle università e negli altri istituti superiori affina il suo spirito e la sua intelligenza in previsione delle alte cariche alle quali è destinata”.
L’articolo 118 del regio decreto n° 965 del 30 aprile 1924 (Regolamento interno degli istituti d’istruzione secondari del Regno) è così formulato: “Ogni scuola deve avere la bandiera nazionale, ogni aula il crocifisso e il ritratto del Re”.
L’articolo 119 del regio decreto n° 1297 del 26 aprile 1928 (approvazione di regolamento generale dei servizi d’insegnamento elementare) stabiliva che il crocifisso era fra “le attrezzature e i materiali necessari alle aule delle scuole”.
Le giurisdizioni nazionali hanno ritenuto che queste due disposizioni fossero ancora in vigore ed applicabili al caso di specie.
I Patti Lateranensi, firmati l’11 febbraio 1929, segnarono la "Conciliazione" tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Il cattolicesimo fu confermato come la religione ufficiale dello Stato italiano. L’articolo 1 del Trattato era così formulato: «L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato».
Nel 1948, lo Stato italiano adottò la sua Costituzione repubblicana.
L’articolo 7 di quest’ultima riconosceva esplicitamente che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi e le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
L’articolo 8 enuncia che le confessioni religiose diverse da quella cattolica “hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”. I rapporti tra lo Stato e queste altre confessioni “sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.
La religione cattolica ha cambiato statuto in seguito alla ratifica, con la legge n° 121 del 25 marzo 1985, della prima disposizione del protocollo addizionale al nuovo Concordato con il Vaticano del 18 febbraio 1984, che modificava i Patti Lateranensi del 1929. Secondo questa disposizione, il principio, proclamato in origine nei Patti Lateranensi, per il quale la religione cattolica era la sola religione dello Stato italiano era considerato non più in vigore.
La Corte costituzionale italiana nella sua sentenza n° 508 del 20 novembre 2000 ha così riassunto la sua giurisprudenza affermando che dai principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (articolo 3 della Costituzione) e di pari libertà di tutte le religioni innanzi alla legge (articolo 8) discende di fatto che l’atteggiamento dello Stato deve essere caratterizzato dall’equidistanza e dall’imparzialità, senza attribuire importanza al numero di aderenti a questa o a quella confessione religiosa (vedere sentenze n° 925/88 ; 440/95; 329/97) o all’ampiezza delle reazioni sociali alla violazione dei diritti dell’una o dell’altra (vedere sentenza n° 329/97). L’uguale protezione della coscienza di ogni persona che aderisce ad una religione è indipendente dalla religione scelta (vedere sentenza n° 440/95), ciò non è in contraddizione con la possibilità di una diversa regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le varie religioni ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione. Tale posizione di equidistanza e di imparzialità è il riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dalle norme della Costituzione e che ha natura di “principio supremo” (vedere sentenza n. 203/89; 259/90; 195/93; 329/97), che caratterizza lo Stato in senso pluralista. Credenze, culture e tradizioni diverse devono vivere insieme nell’uguaglianza e nella libertà (vedere sentenza n. 440/95).
Nella sua sentenza n. 203 del 1989, la Corte costituzionale ha esaminato la questione del carattere non obbligatorio dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. In questa circostanza, ha affermato che la Costituzione conteneva il principio di laicità (articoli 2, 3, 7, 8, 9, 19 e 20) e che il carattere confessionale dello Stato era stato esplicitamente abbandonato nel 1985, in virtù del Protocollo addizionale ai nuovi Accordi con la Santa Sede.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull’obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole pubbliche, ha emesso l’ordinanza del 15 dicembre 2004 n° 389 (precedente paragrafo 12). Senza deliberare sul merito, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata poiché riguardava norme di rango regolamentare, prive di forza di legge, che di conseguenza non rientravano nella sua competenza.

IN DIRITTO

I. SULL’ADDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO N° 1 ESAMINATO CONGIUNTAMENTE ALL’ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE

La ricorrente sostiene in suo nome e in nome dei suoi figli che l’esposizione della croce nella scuola pubblica frequentata da questi ultimi ha costituito una ingerenza incompatibile con il suo diritto di garantire loro un’educazione ed un insegnamento conformi alle sue convinzioni religiose e filosofiche ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo n° 1, disposizione che è formulata come segue:
« Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche. »
Peraltro, la ricorrente sostiene che l'esposizione della croce lede anche la sua libertà di convinzione e di religione tutelata dall'articolo 9 della Convenzione, che enuncia:
« 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.»
Il Governo contesta questa tesi.

A. Sulla ricevibilità

La Corte constata che i motivi di ricorso formulati dalla ricorrente non sono manifestamente infondati ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva peraltro che non contrastano con nessun altro motivo di irricevibilità. È quindi opportuno dichiararli ricevibili.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti

a) La ricorrente
La ricorrente ha fornito la cronistoria delle disposizioni pertinenti. Essa osserva che l’esposizione del crocifisso si basa, secondo le giurisdizioni nazionali, su disposizioni del 1924 e del 1928 che sono considerate tuttora in vigore, benché anteriori alla Costituzione italiana e agli Accordi del 1984 con la Santa Sede ed al protocollo addizionale a questi ultimi. Ora, le disposizioni controverse sono sfuggite al controllo di costituzionalità, in quanto la Corte costituzionale non avrebbe potuto pronunciarsi sulla loro compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano a causa della loro natura regolamentare.
Le disposizioni in causa sono l'eredità di una concezione confessionale dello Stato che oggi si scontra con il dovere di laicità di quest'ultimo e ignora i diritti tutelati dalla Convenzione. Esiste una "questione religiosa" in Italia, perché, facendo obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche, lo Stato accorda alla religione cattolica una posizione privilegiata che si tradurrebbe in una ingerenza statale nel diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione della ricorrente e dei suoi figli e nel diritto della ricorrente a educare i suoi figli conformemente alle sue convinzioni morali e religiose, come anche in una forma di discriminazione nei confronti dei non cattolici.
Secondo la ricorrente, il crocifisso ha in realtà, soprattutto e prima di tutto, una connotazione religiosa. Il fatto che la croce abbia altre “chiavi di lettura" non comporta la perdita della sua principale connotazione, che è religiosa.
Privilegiare una religione attraverso l'esposizione di un simbolo dà la sensazione agli allievi delle scuole pubbliche – e in particolare ai figli della ricorrente - che lo Stato aderisce ad una determinata fede religiosa. Mentre, in uno Stato di diritto, nessuno dovrebbe percepire lo Stato come più vicino ad una confessione religiosa piuttosto che ad un'altra, e soprattutto non le persone che sono più vulnerabili in ragione della loro giovane età.
Per la ricorrente questa situazione ha tra l’altro come ripercussione una indubbia pressione sui minori e dà la sensazione che lo Stato sia lontano da coloro che non si riconoscono in questa confessione. La nozione di laicità significa che lo Stato deve essere neutrale e dare prova di equidistanza rispetto alle religioni, perché non dovrebbe essere percepito come più vicino ad alcuni cittadini e non ad altri.
Lo Stato dovrebbe garantire a tutti cittadini la libertà di coscienza, incominciando con una istruzione pubblica capace di forgiare l’autonomia e la libertà di pensiero della persona, nel rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione.
Quanto al punto di stabilire se un insegnante sia libero di esporre altri simboli religiosi in un'aula scolastica, la risposta sarebbe negativa, vista la mancanza di norme che lo permettono.

b) Il Governo
Il Governo osserva innanzitutto che la questione sollevata con il presente ricorso esce dal quadro propriamente giuridico per sconfinare in campo filosofico. Si tratta in effetti di determinare se la presenza di un simbolo che ha un’origine e un significato religiosi sia di per sé una circostanza tale da influire sulle libertà individuali in modo incompatibile con la Convenzione
Se la croce è certamente un simbolo religioso, essa assume altri significati. Avrebbe anche un significato etico, comprensibile e apprezzabile indipendentemente dall'adesione alla tradizione religiosa o storica in quanto evoca principi che possono essere condivisi al di fuori della fede cristiana (non-violenza, pari dignità di tutti gli esseri umani, giustizia e condivisione, primato dell'individuo sul gruppo e importanza della sua libertà di scelta, separazione del politico dal religioso, amore per il prossimo che giunge fino al perdono dei nemici). Certo, i valori che fondano oggi le società democratiche hanno anche la loro origine immediata nel pensiero di autori non credenti, addirittura opposti al cristianesimo. Tuttavia, il pensiero di questi autori sarebbe intriso di filosofia cristiana, non fosse altro che in ragione della loro educazione e dell'ambiente culturale nel quale sono stati formati e vivono. In conclusione, i valori democratici di oggi affonderebbero le loro radici in un passato più lontano, quello del messaggio evangelico. Il messaggio della croce sarebbe quindi un messaggio umanista, che può essere letto in modo indipendente dalla sua dimensione religiosa, costituito da un insieme di principi e di valori che formano la base delle nostre democrazie.
La croce, rinviando a questo messaggio, sarebbe perfettamente compatibile con la laicità ed accessibile ai non cristiani e ai non credenti, che potrebbero accettarla nella misura in cui evoca l'origine lontana di questi principi e di questi valori. In conclusione, poiché il simbolo della croce può essere percepito come privo di significato religioso, la sua esposizione in un luogo pubblico non costituirebbe di per sé una violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione.
Secondo il Governo, questa conclusione sarebbe corroborata dall'analisi della giurisprudenza della Corte che esige una ingerenza molto più attiva della semplice esposizione di un simbolo per constatare una violazione dei diritti e delle libertà. Così, è stata una ingerenza attiva a comportare la violazione dell'articolo 2 del Protocollo no 1 nella causa Folgerø (Folgerø e altri c. Norvegia, [GC], no 15472/02, CEDH 2007-VIII).
Nella fattispecie non è in gioco la libertà di aderire o meno ad una religione, perché in Italia questa libertà è pienamente garantita. Non si tratta neanche della libertà di praticare una religione o di non praticarne alcuna; il crocifisso è in effetti esposto nelle aule, ma in nessun modo viene richiesto agli insegnanti o agli allievi di rivolgergli il benché minimo segno di saluto, di riverenza o di semplice riconoscenza, e ancor meno di recitare preghiere in classe. Di fatto non è neanche richiesto loro di prestare una qualsiasi attenzione al crocifisso.
Infine, la libertà di educare i figli conformemente alle convinzioni dei genitori non è in causa: l’insegnamento in Italia è totalmente laico e pluralistico, i programmi scolastici non contengono alcuna allusione ad una religione particolare e l’istruzione religiosa è facoltativa.
Riferendosi alla sentenza Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen, (7 dicembre 1976, serie A n. 23), nella quale la Corte non ha constatato violazione, il Governo sostiene che, quale che sia la forza evocatrice, un’immagine non è paragonabile all’impatto di un comportamento attivo, quotidiano e protratto nel tempo come l’insegnamento. Inoltre, chiunque ha la possibilità di far educare i propri figli in una scuola privata o in casa con i precettori.
Le autorità nazionali godono di un ampio margine di valutazione per questioni così complesse e delicate, strettamente legate alla cultura e alla storia. L’esposizione di un simbolo religioso in luoghi pubblici non eccederebbe questo margine di valutazione lasciato agli Stati.
Ciò sarebbe tanto più vero in quanto in Europa esiste in materia una varietà di atteggiamenti. A titolo d’esempio, in Grecia tutte le cerimonie civili e militari contemplano la presenza e la partecipazione attiva di un ministro del culto ortodosso; inoltre, il Venerdì santo, sarebbe proclamato il lutto nazionale e tutti gli uffici e i negozi sarebbero chiusi, come avviene in Alsazia.
Secondo il Governo, l’esposizione della croce non mette in discussione la laicità dello Stato, principio che è iscritto nella Costituzione e negli accordi con la Santa Sede. Non sarebbe neppure il segno di una preferenza per una religione, in quanto essa richiamerebbe solo una tradizione culturale e dei valori umanisti condivisi da altre persone diverse dai cristiani. In conclusione, l’esposizione della croce non disconoscerebbe il dovere di imparzialità e di neutralità dello Stato.
Del resto, non vi è consenso europeo sul modo di interpretare concretamente la nozione di laicità, cosicché gli Stati avrebbero un ampio margine di valutazione in materia. Più precisamente, se esiste un consenso europeo sul principio della laicità dello Stato, non ce ne sarebbe invece sulle sue implicazioni concrete e sulla sua attuazione. Il Governo chiede alla Corte di dare prova di prudenza e moderazione e di astenersi quindi dal dare un contenuto preciso che arrivi fino a proibire la semplice esposizione di simboli. Altrimenti darebbe un contenuto materiale predeterminato al principio di laicità, ciò andrebbe contro la legittima diversità degli approcci nazionali e condurrebbe a conseguenze imprevedibili.
Il Governo non sostiene che sia necessario, opportuno o auspicabile mantenere il crocifisso nelle aule scolastiche, ma la scelta di mantenerlo o no spetterebbe alla politica e risponderebbe dunque a criteri di opportunità, e non di legalità. Nell’evoluzione storica del diritto interno nazionale tracciato dalla ricorrente, che il Governo non contesta, occorrerebbe comprendere che la Repubblica italiana, benché laica, ha deciso liberamente di mantenere il crocifisso nelle aule scolastiche per varie ragioni, fra cui la necessità di trovare un compromesso tra i partiti di ispirazione cristiana che rappresentano una parte essenziale della popolazione e il sentimento religioso di quest’ultima.
Quanto a sapere se un insegnante sia libero di esporre altri simboli religiosi in un’aula scolastica, nessuna disposizione lo proibirebbe.
In conclusione, il Governo chiede alla Corte di rigettare il ricorso.

c) Intervento di terzo
Il Greek Helsinki Monitor (le GHM ) contesta le tesi del Governo convenuto.
La croce, e ancor di più il crocifisso, non possono che essere percepiti come simboli religiosi. Il GHM contesta anche l’affermazione secondo la quale occorre vedere nella croce un simbolo diverso da quello religioso e che la croce è portatrice di valori umanisti; ritiene anzi che tale posizione sia offensiva per la Chiesa. Inoltre, il Governo italiano non avrebbe neanche indicato un solo non cristiano che sarebbe d’accordo con questa teoria. Infine, altre religioni vedrebbero nella croce soltanto un simbolo religioso.
Se si segue l’argomentazione del Governo secondo la quale l’esposizione del crocifisso non richiede né saluto, né attenzione, sarebbe da chiedersi perché esporre il crocifisso. L’esposizione di tale simbolo potrebbe essere percepita come la venerazione istituzionale di quest’ultimo.
A tale proposito, il GHM osserva che, secondo i principi guida di Toledo sull’insegnamento relativo alle religioni e ai credo nelle scuole pubbliche (Consiglio di esperti sulla libertà di religione e dei credo dell’organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa – “OSCE”), la presenza di tale simbolo in una scuola pubblica può costituire una forma d’insegnamento implicito di una religione, ad esempio dando l’impressione che questa religione particolare sia favorita rispetto alle altre. Se la Corte, nella causa Folgerø, ha affermato che la partecipazione ad attività religiose può avere un’influenza sui bambini, allora, secondo il GHM, anche l’esposizione di simboli religiosi può averne una. Occorre anche pensare a situazioni in cui i bambini o i loro genitori potrebbero temere ritorsioni nel caso decidessero di protestare.

3. Valutazione della Corte

d) Principi generali
Per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 2 del Protocollo n°1, nell'esercizio delle funzioni che lo Stato assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, la Corte ha emanato nella sua giurisprudenza i principi enunciati qui di seguito che sono pertinenti nel caso di specie (vedere, in particolare Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca, sentenza del 7 dicembre 1976, serie A no 23, pp. 24-28, §§ 50-54, Campbell e Cosans c. Regno Unito, sentenza del 25 febbraio 1982, serie A no 48, pp. 16-18, §§ 36-37, Valsamis c. Grecia, sentenza del 18 dicembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 VI, pp. 2323-2324, §§ 25-28, e Folgerø e altri c. Norvegia [GC], 15472/02, CEDH 2007-VIII, § 84).
(a) Occorre leggere le due frasi dell’articolo 2 del Protocollo n° 1 alla luce non soltanto l’una dell’altra, ma anche, in particolare, degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione.
(b) E’ sul diritto fondamentale all’istruzione che si innesta il diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche e la prima frase non distingue, non più della seconda, tra l’insegnamento pubblico e l’insegnamento privato. La seconda frase dell’articolo 2 del Protocollo n° 1 mira a salvaguardare la possibilità di un pluralismo educativo, essenziale alla preservazione della "società democratica" come la concepisce la Convenzione. A causa del potere dello Stato moderno, è soprattutto con l’insegnamento pubblico che deve realizzarsi quest’obiettivo.
(c) Il rispetto per le convinzioni dei genitori deve essere possibile nel quadro di un’educazione capace di garantire un ambiente scolastico aperto e che favorisca l’inclusione piuttosto che l’esclusione, a prescindere dall’origine sociale degli allievi, dalle loro credenze religiose o dalla origine etnica. La scuola non dovrebbe essere il teatro di attività missionarie o di predicazione; dovrebbe essere un luogo di incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche, dove gli allievi possono acquisire conoscenze sui loro pensieri e sulle loro rispettive tradizioni.
(d) La seconda frase dell’articolo 2 del Protocollo n° 1 implica che lo Stato, assolvendo le funzioni da lui assunte in materia di educazione e di insegnamento, vigili affinché le informazioni o le conoscenze che compaiono nei programmi siano diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico. Gli vieta di perseguire un obiettivo di indottrinamento, che possa essere considerato non rispettoso delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. Questo è il limite da non superare.
(e) Il rispetto per le convinzioni religiose dei genitori e le credenze dei bambini implica il diritto di credere in una religione o di non credere in nessuna religione. La libertà di credere e la libertà non di credere (la libertà negativa) sono entrambe protette dall’articolo 9 della Convenzione (vedere dal punto di vista dell’articolo 11, Young, James e Webster c. Regno Unito, 13 agosto 1981, §§ 52-57, serie A n° 44).
Il dovere di neutralità e di imparzialità dello Stato è incompatibile con qualsiasi potere discrezionale da parte sua sulla legittimità delle convinzioni religiose o delle modalità di espressione di queste ultime. Nel contesto dell’insegnamento, la neutralità dovrebbe garantire il pluralismo (Folgerø, succitata, § 84).

b) Applicazione di questi principi
Per la Corte, queste considerazioni conducono all’obbligo per lo Stato di astenersi dall’imporre, anche indirettamente, credenze nei luoghi in cui le persone sono dipendenti da lui o anche nei luoghi in cui sono particolarmente vulnerabili. La scolarizzazione dei bambini rappresenta un settore particolarmente sensibile poiché, in questo caso, il potere vincolante dello Stato è imposto a degli animi cui manca ancora (secondo il livello di maturità del bambino) la capacità critica che permette di prendere distanza rispetto al messaggio derivante da una scelta preferenziale espressa dallo Stato in materia religiosa.
Applicando alla presente causa i principi di cui sopra, la Corte deve esaminare la questione di stabilire se lo Stato convenuto, imponendo l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, abbia vigilato nell’esercizio delle sue funzioni di educazione e di insegnamento che le conoscenze fossero diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico e abbia rispettato le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori, conformemente all’articolo 2 del protocollo n° 1.
Per esaminare tale questione, la Corte terrà conto soprattutto della natura del simbolo religioso e del suo impatto sugli allievi di giovane età, in particolare sui figli della ricorrente. In effetti, nei paesi in cui la stragrande maggioranza della popolazione aderisce ad una precisa religione, la manifestazione dei riti e dei simboli di questa religione, senza restrizione di luogo e di forma, può costituire una pressione sugli allievi che non praticano tale religione o su quelli che aderiscono ad un’altra religione (Karaduman c. Turchia, decisione della Commissione del 3 maggio 1993).
Il Governo (precedenti paragrafi 34-44) giustifica l’obbligo (o il fatto) di esporre il crocifisso facendo riferimento al messaggio morale positivo della fede cristiana, che trascende i valori costituzionali laici, al ruolo della religione nella storia italiana come pure al radicamento di questa nella tradizione del paese. Attribuisce al crocifisso un significato neutrale e laico in riferimento alla storia e alla tradizione italiane, strettamente legate al cristianesimo. Il Governo sostiene che il crocifisso è un simbolo religioso, ma può anche rappresentare altri valori (vedere tribunale amministrativo di Venezia, n° 1110 del 17 marzo 2005, § 16, precedente paragrafo 13).
Secondo la Corte, il simbolo del crocifisso ha una pluralità di significati, fra i quali il significato religioso è predominante.
La Corte considera che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche va al di là dell’uso di simboli in specifici contesti storici. Essa ha peraltro ritenuto che il carattere tradizionale, nel senso sociale e storico, di un testo utilizzato dai parlamentari per prestare giuramento non privava il giuramento della sua natura religiosa (Buscarini ed altri c. San Marino [GC], n. 24645/94, CEDH 1999-I).
La ricorrente adduce che il simbolo offende le sue convinzioni e viola il diritto dei suoi figli di non professare la religione cattolica. Le sue convinzioni raggiungono un livello di serietà e di coerenza sufficiente perché la presenza obbligatoria del crocifisso possa ragionevolmente essere compresa da lei come in conflitto con queste ultime. L’interessata vede nell’esposizione del crocifisso il segno che lo Stato si schiera dalla parte della religione cattolica. Questo è il significato ufficialmente preso in considerazione nella Chiesa cattolica, che attribuisce al crocifisso un messaggio fondamentale. Pertanto, l’apprensione della ricorrente non è arbitraria.
Le convinzioni della signora Lautsi riguardano anche l’impatto dell’esposizione del crocifisso sui suoi figli (precedente paragrafo 32), all’epoca di undici e tredici anni. La Corte riconosce che, per come viene esposto, è impossibile non notare il crocifisso nelle aule scolastiche. Nel contesto dell’educazione pubblica, esso viene necessariamente percepito come parte integrante dell’ambiente scolastico e può essere quindi considerato come “un segno esterno forte” (Dahlab c. Svizzera (dec.), no 42393/98, CEDH 2001 V).
La presenza del crocifisso può facilmente essere interpretata da allievi di qualsiasi età come un segno religioso ed essi si sentiranno educati in un ambiente scolastico contrassegnato da una data religione. Ciò che può essere incoraggiante per alcuni allievi religiosi, può essere emotivamente perturbante per allievi di altre religioni o per coloro che non professano nessuna religione. Questo rischio è particolarmente presente tra gli allievi che appartengono a minoranze religiose. La libertà negativa non è limitata alla mancanza di servizi religiosi o di insegnamenti religiosi. Essa si estende alle pratiche e ai simboli che esprimono, in particolare o in generale, una credenza, una religione o l'ateismo. Questo diritto negativo merita una particolare protezione se è lo Stato che esprime una credenza e se la persona è messa in una situazione di cui non può liberarsi o soltanto con degli sforzi e un sacrificio sproporzionati.
L’esposizione di uno o più simboli religiosi non può essere giustificata né con la richiesta di altri genitori che desiderano un’educazione religiosa conforme alle loro convinzioni, né, come il Governo sostiene, con la necessità di un compromesso necessario con i partiti politici di ispirazione cristiana. Il rispetto delle convinzioni dei genitori in materia di educazione deve tenere conto del rispetto delle convinzioni degli altri genitori. Lo Stato è tenuto alla neutralità confessionale nel contesto dell’educazione pubblica dove la presenza ai corsi è richiesta senza tener conto della religione e deve cercare di inculcare agli allievi un pensiero critico.
La Corte non vede come l’esposizione, nelle aule delle scuole pubbliche, di un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo (la religione maggioritaria in Italia) potrebbe servire al pluralismo educativo che è essenziale per la preservazione di una "società democratica" così come concepita dalla Convenzione. La Corte nota a tale proposito che la giurisprudenza della Corte costituzionale va nello stesso senso (vedere paragrafo 24).
La Corte ritiene che l’esposizione obbligatoria di un simbolo di una data confessione nell’esercizio della funzione pubblica relativamente a situazioni specifiche sottoposte al controllo governativo, in particolare nelle aule scolastiche, violi il diritto dei genitori di educare i loro figli secondo le loro convinzioni e il diritto dei bambini scolarizzati di credere o di non credere. La Corte ritiene che questa misura comporti la violazione di questi diritti poiché le restrizioni sono incompatibili con il dovere che spetta allo Stato di rispettare la neutralità nell’esercizio della funzione pubblica, in particolare nel campo dell’istruzione.
Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 2 del Protocollo n° 1 congiuntamente all’articolo 9 della Convenzione.

II. SULLA ADDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE

La ricorrente sostiene che l’ingerenza da lei denunciata sotto il profilo dell’articolo 9 della Convenzione e dell’articolo 2 del Protocollo n° 1 viola anche il principio della non discriminazione sancito dall’articolo 14 della Convenzione.
Il Governo si oppone a questa tesi.
La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva peraltro che non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilità. E’ quindi opportuno dichiararlo ricevibile.
Tuttavia, avuto riguardo delle circostanze della presente causa e del ragionamento che l’ha portata a constatare una violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 combinato con l’articolo 9 della Convenzione, la Corte ritiene non necessario esaminare la questione anche per quanto riguarda l’articolo 14, preso isolatamente o combinato con le disposizioni di cui sopra.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno della Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

A. Danno
La ricorrente domanda il versamento di una somma di almeno 10.000 euro per pregiudizio morale.
Il Governo ritiene che una constatazione di violazione sarebbe sufficiente. Sussidiariamente ritiene che la somma richiesta sia eccessiva e non sostenuta e ne domanda il rigetto o la riduzione secondo equità.
Dal momento che il Governo non ha dichiarato di essere pronto a rivedere le norme che disciplinano la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, la Corte ritiene che a differenza di quanto deciso nella causa Folgero e altri (sentenza succitata, § 109), nel caso di specie la constatazione di violazione non possa essere sufficiente. Di conseguenza, decidendo secondo equità, accorda 5.000 euro a titolo di pregiudizio morale.

B. Spese
La ricorrente domanda 5.000 euro per le spese affrontate nella procedura a Strasburgo.
Il Governo osserva che la ricorrente non ha sostenuto la sua domanda e ne suggerisce il rigetto.
Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese soltanto nella misura in cui viene provata la loro effettività, necessità e ragionevolezza del loro ammontare. Nella fattispecie, la ricorrente non ha prodotto nessun documento giustificativo a sostegno della sua domanda di rimborso. Di conseguenza la Corte decide di respingere tale domanda.

C. Interessi moratori
La Corte ritiene appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori in base al tasso d'interesse della facilità del prestito marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,
Dichiara il ricorso ricevibile;
Afferma che vi è stata violazione dell’articolo 2 del Protocollo n° 1 esaminato congiuntamente all’articolo 9 della Convenzione ed all’articolo 2 del Protocollo n° 1.
Afferma che non è necessario esaminare il motivo di ricorso basato sull’articolo 14 preso isolatamente o combinato con l’articolo 9 della Convenzione e l’articolo 2 del protocollo n° 1 ;
Afferma
che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 5.000 EURO (cinquemila euro), per danno morale, più qualsiasi somma che può essere dovuta a titolo di imposta ;
che a decorrere dalla scadenza del suddetto termine e fino al versamento, questa somma dovrà essere maggiorata di un interesse semplice ad un tasso pari a quello della facilità del prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumento di tre punti percentuali ;
Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 3 novembre 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Sally Dollé
Cancelliere

Françoise Tulkens
Presidente



[Sacada de: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp;jsessionid=4D0870163BD030152D224C4BF1984304.ajpAL02?previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU157180]

viernes, 14 de octubre de 2011

Sobre lo a priori de la naturaleza humanA

¿Por qué a los niños les ponen aceitito en el culo? ¿Por qué las niñas vienen con la vagina virgen?

Recién entre los doce o quince años es que a los niños les sale piel de gallina en las puertas del culo, y no antes de ser desvirgadas y de haber hecho uso de sus vaginas es que a las niñas no les deja de arder el sexo cuando coitan.

¿Por qué la naturaleza nos hace esperar tanto para que eso que viene hecho para cagar y coger se ponga a la altura de las circunstancias? No antes de haber metidola mucho es que a los no semitas el cabrete se les desprende del pene…

Y es que se me ocurre que estas elucidaciones son prueba de que lo a priori de nuestra naturaleza es recién descifrable cuando aparece extremadamente patente al estado del desarrollo de nuestra capacidad intelectiva. Porque no se diga que a nadie antes que a mí, autor de estas celebres letras, no le dolió el culo cuando incursionaba en la cagada, o no se le salió el cabrete una vez que hizo costumbre la culiada.

domingo, 9 de octubre de 2011

Sobre la función pública y la vida privada

Esta entrada es una respuesta a la opinión publicada por el Constituyente Federal Luis Iriarte en http://www.lagaceta.com.ar/nota/458105/Politica/Maquiavelo-reforma-2006.html, y a la crítica de la profesora de Derecho Constitucional Gilda Pedicone de Valls publicada en http://www.lagaceta.com.ar/nota/458104/Politica/Berlusconi-adoraria-hacer-politica-Tucuman.html.

La tesis de Iriarte es que el “desorden de conducta” o “falta de moralidad” de un funcionario público debe ser considerado como una causal de enjuiciamiento político para destituir al sujeto del cargo. Su argumento es que existe una "ética pública", impuesta por “el sistema republicano”, por la que los “actos de la vida privada” de los funcionarios públicos “que importaran comportamientos escandalosos” trascienden la “intimidad” del funcionario, y por tanto deben ser causal de juzgamiento. Yo sostengo exactamente lo contrario:


Las acciones privadas de los funcionarios que no afecten al normal desenvolvimiento de la función que fundamenta y objetiva la condición misma de funcionario público no deberían ser sustancia de ningún tipo de juicio institucionalizado. Y mis argumentos son los siguientes.


1. Desde mi entendimiento de lo que el Estado de Derecho debe ser, alguien es llamado a realizar una determinada actividad pública, porque el conjunto social le aprecia una sensibilidad especial y específica, en tanto que la demostró en sus manifestaciones públicas y que autónomamente decidió ponerla al servicio del grupo.

Por lo tanto, para que “moralidad” sea una causa de remoción, “moralidad” debe ser tenida en cuenta por el grupo a la hora de llamar al sujeto. Y esto implica que en la competencia entre Juan, que cumple con todas las condiciones para el cargo, y Pedro, que no las cumple por llevar una “vida desordenada” pero que es considerablemente más competente en el área que Juan, el grupo debe elegir a Juan.

2. A rigor de lógica, para poder juzgar a un funcionario público por sus conductas privadas debe comunicarse la vida privada del sujeto del cargo con la vida pública del sujeto en el cargo. De allí que Iriarte hable de cierta trascendencia de la intimidad del individuo.

Pero si esto ocurre, luego sería contradictorio separar ambas vidas para poder juzgar al sujeto por hacer uso privado de las cosas públicas. Es decir, no se lo podría juzgar por desviación de poder. Después de todo, lo privado es público y lo público privado…

3. Como miembro de la comisión de juicio político, no lograría entender lo que significa “ética pública”.

Mucho menos si tendría noción de historia constitucional argentina. Digo, ¿cuál es la moralidad de la Constitución argentina? ¿Es la liberal burguesa de los Derechos y Garantías, la neoliberal de los articulados insertos en 1994, o acaso la social progresista del sistema autónomo de los Derechos Humanos? Me resulta curioso porque basándome en unos podría considerar escandaloso que su Señoría tenga como “mujer de familia” a otro caballero, mientras que basándome en otros no sería eso tal.

Por otro lado, si se me dice que la yuxtaposición de textos de diferentes épocas no implica la inconmensurabilidad de los diferentes sentidos, yo tendría que razonar que la moralidad que se tiene que extirpar del texto de la constitución es la moralidad actual. Y si en esa línea debería yo razonar sobre la base del sistema de Derechos Humanos, debería yo tener que tener mucha cautela con nociones tan transversales como “moral”. Porque, se dice, el mundo es cosmopolita y que se lo quiere pluralista…